Art. 18.
(Doveri del personale inviato all'estero).

      1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a far parte di un progetto di cooperazione ha il dovere di sostenere positivamente in ogni suo aspetto l'azione e l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento differente può considerarsi causa di risoluzione del contratto o eventualmente di richiamo in patria.
      2. Il personale inviato non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
      3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività del personale di cui al comma 1, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.